Mostro di Firenze · Indagini e processi

Processo Pacciani: condanna, assoluzione e Cassazione nel caso del Mostro di Firenze

Dalle indagini della Squadra Anti-Mostro al processo del 1994, dall'assoluzione in appello all'annullamento della Cassazione. Le prove discusse, le nuove testimonianze e la conclusione del procedimento dopo la morte di Pietro Pacciani.

A cura di Alessandro Fantini · 10 ottobre 2026 · Tempo di lettura: circa 14 minuti

In sintesi

Pacciani fu condannato o assolto?

Entrambe le cose, in gradi di giudizio diversi. Il 1° novembre 1994 Pietro Pacciani fu condannato in primo grado per sette duplici omicidi attribuiti al Mostro di Firenze. Il 13 febbraio 1996 venne assolto in appello «per non aver commesso il fatto». Il 12 dicembre 1996 la Cassazione annullò l'assoluzione e dispose un nuovo giudizio d'appello.

Il nuovo giudizio non arrivò a una decisione di merito: Pacciani morì il 22 febbraio 1998 e, il 20 aprile 1998, fu dichiarato non doversi procedere per morte dell'imputato. Non vi fu quindi una condanna definitiva per i sette duplici omicidi, né un'assoluzione definitiva nel merito per quegli stessi episodi. Resta distinta l'assoluzione per Signa 1968, confermata anche in appello.

Questa pagina ricostruisce la vicenda giudiziaria di Pietro Pacciani, non una sua biografia né una nuova ricostruzione di tutti gli omicidi. Il punto centrale è comprendere perché due Corti valutarono diversamente gli stessi indizi e che cosa stabilì realmente la Cassazione. I dati documentati vengono distinti dalle testimonianze discusse e dalle interpretazioni delle parti e dei giudici.

Scena del processo a Pietro Pacciani, fra Carabinieri e un legale in aula
Il processo a Pietro Pacciani. Immagine pubblicata da la Repubblica; utilizzata a fini di critica, analisi e documentazione storica.

Le tappe del processo Pacciani: dal 1985 al 1998

DataEvento
19 settembre 1985Perquisizione e accertamenti in seguito a una segnalazione anonima; nessun risultato nella ricerca.
1989–1991Selezione di nominativi della Squadra Anti-Mostro, nuove indagini e informazione di garanzia per gli omicidi.
29 aprile 1992Durante gli scavi nell'orto viene trovata una cartuccia Winchester calibro .22 inesplosa.
12 gennaio 1993Ordinanza di custodia cautelare relativa ai sette duplici omicidi successivi al 1968.
15 gennaio 1994Rinvio a giudizio per tutti e otto i duplici omicidi, incluso quello di Signa del 1968.
19 aprile 1994Inizio del dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Firenze.
1° novembre 1994Condanna in primo grado per sette duplici omicidi; assoluzione per Signa.
13 febbraio 1996Assoluzione in appello e immediata scarcerazione.
12 dicembre 1996La Cassazione annulla la sentenza d'appello con rinvio ad altra sezione.
22 febbraio 1998Morte di Pietro Pacciani.
20 aprile 1998Dichiarazione di non doversi procedere per estinzione dei reati dovuta alla morte dell'imputato.

Come Pietro Pacciani entrò nelle indagini sul Mostro di Firenze

Gli investigatori esaminarono la posizione di Pacciani già nel settembre 1985, dopo una lettera anonima indirizzata ai Carabinieri di San Casciano Val di Pesa. La perquisizione del 19 settembre non diede risultati. Questa prima segnalazione non va confusa con le successive lettere dell'«Anonimo Fiorentino»: a partire dal 1991, quel mittente sostenne invece l'innocenza di Pacciani e accusò gli inquirenti di voler farne un «capro espiatorio».

Nel 1989 il nome di Pacciani riemerse nelle selezioni investigative della Squadra Anti-Mostro (SAM), diretta da Ruggero Perugini. Il criterio con cui furono incrociati diversi elenchi di sospettati sarebbe stato successivamente valutato in modo diverso dai giudici del primo grado e dell'appello. Fra il 1990 e il 1992 seguirono interrogatori, accertamenti e perquisizioni.

Nell'aprile e nel maggio 1992 furono effettuati scavi e ricerche nelle proprietà di Pacciani a Mercatale Val di Pesa. La cartuccia rinvenuta nell'orto, un'asta guidamolla recapitata anonimamente ai Carabinieri e alcuni oggetti sequestrati nell'abitazione divennero importanti elementi dell'accusa, ma il loro effettivo valore probatorio fu oggetto di contestazione. Il rinvio a giudizio del 15 gennaio 1994 comprendeva tutti e otto i duplici omicidi, incluso quello di Signa (1968); la precedente ordinanza cautelare del 1993 ne aveva invece contestati sette, dal 1974 al 1985.

Per ricostruire come i primi duplici omicidi furono progressivamente riconosciuti come parte di un'unica serie, prima delle indagini su Pacciani, si veda Quando il Mostro non era ancora il Mostro.

Il processo del 1994 e la condanna in primo grado

Il dibattimento iniziò il 19 aprile 1994 davanti alla Corte d'Assise di Firenze, presieduta da Enrico Ognibene. L'accusa era fondata su un quadro indiziario: non era stata ritrovata la pistola utilizzata negli omicidi, ritenuta verosimilmente una Beretta calibro .22 della serie 70, e non vi era un testimone che dichiarasse di aver visto Pacciani commettere direttamente uno dei delitti contestati.

L'accusa fu sostenuta dal pubblico ministero Paolo Canessa; Pacciani fu difeso dagli avvocati Pietro Fioravanti e Rosario Bevacqua.

La Corte di primo grado considerò significativi, nel loro insieme, i reperti, le perizie, gli avvistamenti, alcune dichiarazioni attribuite a Pacciani e altri elementi riguardanti le sue abitudini. Secondo i giudici quegli indizi si rafforzavano reciprocamente e consentivano di attribuirgli la responsabilità di sette duplici omicidi: Rabatta (1974), Mosciano (1981), Calenzano (1981), Baccaiano (1982), Giogoli (1983), Vicchio (1984) e Scopeti (1985).

Il 1° novembre 1994 Pacciani fu condannato alla pena unica dell'ergastolo, con tre anni di isolamento diurno. L'espressione «sette ergastoli», spesso utilizzata dalla stampa, non descrive correttamente la pena unica inflitta: sette erano i duplici omicidi per i quali venne riconosciuta la responsabilità. Per il delitto di Signa del 1968 fu invece assolto.

Le prove contro Pacciani e le controversie principali

Gran parte del contrasto fra primo grado e appello riguardò il passaggio dall'esistenza di un oggetto o di un racconto alla sua effettiva capacità di identificare Pacciani come autore degli omicidi. I principali elementi contestati possono essere riassunti così:

La cartuccia nell'orto, la cosiddetta «prova regina»

Il 29 aprile 1992 fu rinvenuta nell'orto una cartuccia Winchester calibro .22 Long Rifle inesplosa, con marchio «H» sul fondello, all'interno di un foro di un paletto di cemento. Soprannominata «prova regina» in molte ricostruzioni giornalistiche, fu uno degli indizi più discussi, non una prova scientificamente conclusiva. Le analisi prospettarono corrispondenze parziali fra alcune microstrie presenti sulla cartuccia e tracce riferite all'arma della serie, ma non stabilirono con certezza che fosse passata nella stessa pistola. Ognibene considerò il reperto un elemento significativo del quadro indiziario; in appello furono sollevati dubbi sia sulle modalità del rinvenimento sia sulla capacità identificativa dei confronti.

L'assoluzione del 1996 non accertò che qualcuno avesse collocato artificialmente la cartuccia nell'orto. La questione tornò all'attenzione degli investigatori molti anni dopo: fra il 2019 e il 2021 furono svolte ulteriori verifiche tecniche su alcuni segni del reperto e sulla loro compatibilità con le tracce prodotte da pistole Beretta della serie 70. Gli accertamenti alimentarono nuove discussioni sull'origine di una traccia, senza giungere alla dimostrazione di una manomissione intenzionale.

Il relativo procedimento fu archiviato il 17 maggio 2024 dal GIP di Firenze. L'archiviazione non equivale all'accertamento di una falsificazione, ma neppure elimina le controversie sulla portata dei confronti balistici del processo Pacciani. È consultabile l'ordinanza di archiviazione del 2024 (PDF).

L'asta guidamolla inviata ai Carabinieri

Il 25 maggio 1992 ai Carabinieri giunse per posta anonima una asta guidamolla, componente di una pistola semiautomatica, avvolta in strisce di tessuto. Il pezzo era compatibile con più modelli di arma, non identificabile come appartenente esclusivamente alla pistola dei delitti. In primo grado furono valorizzate soprattutto le somiglianze fra il tessuto del plico e materiale rinvenuto in un'abitazione familiare di Pacciani; in appello si osservò che non era dimostrato chi avesse inviato l'oggetto né che Pacciani lo avesse posseduto.

Il blocco Skizzen Brunnen e il portasapone DEIS

Durante una perquisizione del 2 giugno 1992 furono sequestrati un blocco da disegno Skizzen Brunnen e un portasapone marchiato «DEIS». L'accusa cercò di collegarli a Horst Wilhelm Meyer, ucciso a Giogoli nel 1983. Per Ognibene, le caratteristiche degli oggetti, le annotazioni sul blocco e alcune testimonianze avevano valore indiziario; Ferri contestò che fosse stata dimostrata l'appartenenza di quegli specifici oggetti alla vittima. Riconoscere un tipo di prodotto, infatti, non equivale a identificare un esemplare preciso.

Gli avvistamenti e l'alibi degli Scopeti

Al processo furono riferiti diversi avvistamenti di persone o automobili nelle zone dei delitti, in particolare presso gli Scopeti. Le testimonianze differivano per date, orari, descrizioni e modalità di riconoscimento. Anche l'alibi prospettato da Pacciani per il fine settimana di settembre 1985 fu discusso: Ognibene ritenne significative le contraddizioni dell’alibi, mentre Ferri distinse un alibi non dimostrato da un alibi provatamente falso.

I corpi furono ritrovati agli Scopeti il 9 settembre 1985, ma la data della scoperta non coincide necessariamente con quella dell'omicidio. Le valutazioni medico-legali sullo stato dei cadaveri, sui fenomeni di decomposizione e sull'attività degli insetti hanno condotto a ipotesi diverse: dalla sera di domenica 8 settembre alle notti precedenti, fino a quella fra venerdì 6 e sabato 7 secondo alcune consulenze successive. La questione incide sul confronto fra gli avvistamenti, gli alibi e le ricostruzioni testimoniali, ma non è risolta dal solo dato del ritrovamento.

Come cambiarono le valutazioni fra primo grado e appello

ElementoOgnibene, 1994Ferri, 1996
Cartuccia dell'ortoIndizio ritenuto significativo nel contesto.Rinvenimento discusso e confronto balistico non individualizzante.
Asta guidamollaLa Corte ritenne significative le compatibilità riscontrate sia nel pezzo meccanico sia nel tessuto.Non provato il possesso da parte di Pacciani.
Blocco da disegnoAttribuzione e annotazioni considerate indizianti.Non dimostrata l'appartenenza a Meyer.
Portasapone DEISRicordi dei testimoni e dichiarazioni di Pacciani ritenuti indizianti.Riconoscimenti non sufficientemente certi.
Avvistamenti e alibiInseriti nel quadro indiziario complessivo.Rilevate incertezze e alternative non risolte.

Sintesi delle valutazioni delle sentenze, non trascrizione dei dispositivi. La Cassazione del 1996 non sostituì a queste una propria ricostruzione di merito sui singoli reperti.

Perché Pacciani fu assolto in appello nel 1996

La Corte d'Assise d'Appello di Firenze, presieduta da Francesco Ferri, pronunciò il 13 febbraio 1996 l'assoluzione «per non aver commesso il fatto» rispetto ai delitti per i quali Pacciani era stato condannato. Dispose la sua immediata scarcerazione e confermò l'assoluzione per Signa.

Secondo la Corte, le lacune di singoli indizi non potevano essere superate semplicemente sommandoli: una compatibilità generica, un riconoscimento incerto o un comportamento sospetto non costituivano necessariamente una prova dell'attribuzione dei duplici omicidi. Ferri esaminò quindi criticamente l'origine dei reperti, la loro identificazione e la distanza temporale fra i fatti e alcune testimonianze. La Corte non dichiarò provato un complotto contro Pacciani, né la falsificazione dei reperti.

Piero Tony: dalla richiesta di assoluzione alle nuove testimonianze

Un passaggio meno conosciuto del giudizio d'appello riguarda la posizione del procuratore generale Piero Tony, che rappresentava la pubblica accusa. Nella requisitoria del 6 febbraio 1996 Tony chiese un ulteriore accertamento balistico sulla cartuccia dell'orto oppure, se la Corte avesse deciso sulla base degli elementi già acquisiti, l'assoluzione di Pacciani per non aver commesso il fatto.

La situazione mutò pochi giorni dopo. Il 13 febbraio 1996, a seguito dell'arresto di Mario Vanni e della comunicazione di possibili nuove testimonianze, Tony chiese di interrompere la discussione per consentire la valutazione e l'eventuale acquisizione di quegli elementi. La Corte Ferri respinse la richiesta e pronunciò l'assoluzione.

Non si tratta di due ricostruzioni incompatibili: il 6 febbraio Tony valutava insufficiente il materiale probatorio disponibile; il 13 febbraio chiedeva che fosse esaminata la possibile rilevanza di nuovi elementi sopravvenuti. Il successivo ricorso alla Cassazione fu proposto dall' ufficio del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e da diverse parti civili.

Chi erano Alfa, Beta, Gamma e Delta?

Le nuove dichiarazioni erano associate a quattro potenziali testimoni, indicati provvisoriamente come Alfa, Beta, Gamma e Delta. Due erano presentati come possibili testimoni oculari dell'omicidio degli Scopeti, gli altri due come testimoni di riscontro. I loro nomi erano stati temporaneamente mantenuti riservati dalla Procura per ragioni investigative e di sicurezza: non erano persone ignote agli inquirenti.

La Corte Ferri ritenne che, senza l'indicazione nominativa dei testimoni e dei fatti sui quali interrogarli, non vi fosse in quel momento una richiesta di prova sufficientemente definita. La Cassazione avrebbe giudicato non adeguata questa risposta: prima di decidere, i giudici d'appello avrebbero dovuto esaminare l'ordinanza cautelare di Vanni e valutare l'eventuale rilevanza delle testimonianze proposte.

La Cassazione del 12 dicembre 1996: perché annullò l'assoluzione

La Corte di cassazione annullò la sentenza d'appello il 12 dicembre 1996, disponendo un nuovo giudizio davanti a un'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Il motivo decisivo riguardava il mancato esame preliminare della potenziale rilevanza delle nuove prove.

Vi fu inoltre una particolarità processuale: il sostituto procuratore generale Vincenzo Iannelli, intervenuto davanti alla Cassazione, aveva concluso per il rigetto del ricorso della Procura Generale fiorentina e di diversi ricorsi delle parti civili. La Corte decise diversamente. La richiesta del rappresentante della pubblica accusa presso la Cassazione non va confusa con quella dell'ufficio ricorrente di Firenze.

Che cosa significa «annullamento con rinvio»?

Significa che la sentenza d'appello annullata non può essere considerata un'assoluzione definitiva per i capi interessati e che un altro giudice deve tornare a decidere. In questo caso la Cassazione censurò una questione relativa alla valutazione delle nuove prove: non pronunciò una condanna e non risolse nel merito le controversie sulla cartuccia, sul blocco da disegno o sul portasapone.

La morte di Pacciani e l'esito del 1998

Pacciani morì il 22 febbraio 1998, prima che il giudizio di rinvio potesse arrivare a una decisione sulla responsabilità per i sette duplici omicidi. Il nuovo processo d'appello non fu mai celebrato. Il 20 aprile 1998 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze dichiarò non doversi procedere per estinzione dei reati dovuta alla morte dell'imputato.

Il provvedimento conclusivo del 1998 è richiamato espressamente nella sentenza d'appello del 31 maggio 1999 relativa a Mario Vanni e Giancarlo Lotti.

Il risultato non fu una nuova assoluzione nel merito né una condanna irrevocabile: il processo penale contro Pacciani terminò senza il nuovo accertamento che la Cassazione aveva richiesto. La posizione del delitto di Signa, per il quale l'assoluzione era stata confermata in appello, resta distinta.

Che rapporto c'è con il processo ai Compagni di Merende?

Le dichiarazioni emerse nel filone investigativo su Mario Vanni e Giancarlo Lotti confluirono in un procedimento distinto. Il processo ai cosiddetti «Compagni di Merende» portò a condanne definitive per Vanni e Lotti, ma non costituì la prosecuzione del processo personale di Pacciani, conclusosi nel 1998. Le prove e le valutazioni espresse nei due procedimenti devono essere attribuite ai rispettivi giudizi.

La cronologia della notte degli Scopeti rappresenta uno dei temi discussi anche in relazione alle dichiarazioni successive. Su tale questione occorre distinguere le ricostruzioni scientifiche e gli esiti processuali dalle ipotesi ancora controverse.

L'Anonimo Fiorentino e le contestazioni alla pista Pacciani

Le lettere attribuite all'Anonimo Fiorentino, inviate fra il 1991 e il 1994, testimoniano che la pista Pacciani veniva contestata pubblicamente già prima del suo processo. Il mittente accusava gli investigatori di voler fare di Pacciani un «capro espiatorio» e prospettava, in alcuni scritti, l'eventualità di manipolazioni di prove materiali.

In particolare, una lettera del 18 novembre 1991 ipotizzava il possibile occultamento di una pistola appositamente invecchiata; in uno scritto del 5 marzo 1992, precedente al ritrovamento della cartuccia nell'orto del 29 aprile, il mittente contestava che il semplice possesso di munizioni Winchester calibro .22 con marchio «H» potesse dimostrare una responsabilità: per sottolineare quanto le ritenesse reperibili, affermava di averne trovata una «alle Boschette». Si tratta di affermazioni dello scrivente, non di accertamenti che dimostrino un depistaggio o l'accesso a informazioni investigative riservate.

La corrispondenza costituisce un argomento documentario autonomo, meritevole di un esame delle lettere originali, delle rispettive date e dei riferimenti alla cronaca dell'epoca. L'anonimato e il carattere polemico degli scritti impongono particolare cautela nelle attribuzioni.

Sentenze, registrazioni e documenti

Per ricostruire la vicenda è importante distinguere le sentenze dai documenti delle indagini, dalle deposizioni e dalle cronache giornalistiche. Le tre decisioni principali possono essere consultate nei testi integrali:

Per le udienze sono disponibili anche le registrazioni conservate da Radio Radicale. Una selezione di testimonianze del 1994 e del separato processo ai «Compagni di Merende» è consultabile anche nella raccolta delle deposizioni processuali audio. Altri documenti e materiali relativi alla vicenda sono raccolti nella sezione documentaria del sito. I numeri di pagina dei PDF pubblicati da archivi differenti possono non coincidere con quelli di altre riproduzioni della stessa sentenza.

Nota editoriale

Questa ricostruzione è basata principalmente sulle sentenze di primo grado (1994), di appello (1996) e della Cassazione (1996), integrate con atti giudiziari, testimonianze e documenti di archivio. Le valutazioni delle diverse Corti sono attribuite ai rispettivi giudici; le contestazioni testimoniali e le ipotesi di depistaggio non vengono presentate come fatti giudizialmente accertati.